Il microcredito si è dimostrato un importante strumento economico, in prima istanza nei Paesi in via di sviluppo e successivamente anche nei Paesi industrializzati, grazie alla sua capacità di rappresentare un’alternativa significativa alla crescente domanda di credito, sia di carattere sociale, sia per finalità produttive. La recente diffusione in Italia di programmi regionali di microcredito, orientati all’inclusione finanziaria e sociale delle categorie più svantaggiate, conferma una fiducia istituzionale circa l’efficacia del microcredito come misura contro la povertà e come innovativo strumento di welfare. Allo stesso tempo il Microcredito rappresenta anche un’interessante strategia creditizia. L’offerta integrata di servizi di assistenza e di monitoraggio, che accompagnano il soggetto beneficiario del prestito per tutta la durata del finanziamento, consentono l’avvio e la sopravvivenza di piccole realtà imprenditoriali considerate a rischio di emarginazione secondo la logica produttiva di mercato.

La normativa

La normativa italiana sul microcredito (disciplinata dagli Articoli 111 e 113 del Testo Unico Bancario (TUB) e dal Decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze n 176 del 17 Ottobre 2014) dimostra di riconoscere la complessità dello strumento e la necessità di preservarne l’efficacia valorizzando i tratti distintivi e identitari.

Emerge, come primo elemento, una distinzione interna nella definizione di microcredito attraverso la separazione tra microcredito sociale ed imprenditoriale.

Microcredito imprenditoriale

Con il termine microcredito imprenditoriale, si indicano prodotti e servizi utili a favorire lo sviluppo delle risorse delle persone attraverso la promozione del diritto all’iniziativa economica. L’obiettivo è quello di creare un meccanismo virtuoso che permetta ai micro imprenditori di generare reddito e diventare economicamente autonomi.

Ai sensi di tale normativa, le principali caratteristiche di questa tipologia di microcredito sono:

  • Importo massimo: 25.000 euro (elevabile in determinati casi a 35.000)
  • Durata massima: 7 anni (con possibilità di prolungarlo, in alcuni casi, a 10 anni)
  • Modalità di rimborso: rate con cadenza massimo trimestrale
  • Garanzie: nessuna richiesta di garanzie reali e possibilità di accesso gratuito alla garanzia pubblica del fondo per le PMI

Microcredito sociale

Con il termine microcredito sociale si intende, invece, un insieme di prodotti e servizi utili per la lotta alla povertà̀ e all’esclusione sociale; si tratta di un intervento che si propone, da un lato, di offrire un aiuto concreto a persone e famiglie che si trovano in situazione di difficoltà economica, attraverso la concessione di un piccolo prestito e, dall’altro, di diffondere la cultura della responsabilizzazione attraverso il passaggio da una logica di contributo a fondo perduto a quella di “prestito”. Le caratteristiche del microcredito sociale sono:

  • Importo massimo: 10.000 euro
  • Durata massima: 5 anni
  • Garanzie reali: nessuna

In aggiunta alla concessione del finanziamento, l’attività di microcredito implica l’erogazione, da parte di operatore specializzati, di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati (Art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n. 176).

Approfondimenti

Normativa italiana al Microcredito

Fondo Centrale di Garanzia

Linee di indirizzo per i servizi ausiliari e di monitoraggio del Microcredito